Sez. 1, Sentenza n. 2733 del 13/03/1998 (Rv. 513617 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO | Art. 79, comma primo, seconda proposizione, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - Portata - Efficacia retroattiva delle disposizioni più favorevoli del d.P.R. n. 131 del 1986 - Condizioni - Conseguenze - Rimborso delle imposte già pagate - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO
In tema di imposta di registro, l'art. 79, comma primo, seconda proposizione, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui prevede (dopo aver disposto l'efficacia retroattiva delle disposizioni più favorevoli ai contribuenti, alla generale condizione che, alla data di entrata in vigore del testo unico, penda la relativa controversia) che "...al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso", deve essere inteso nel senso che al rimborso della imposta di registro già pagata si fa luogo a condizione che, nel caso in cui il pagamento sia stato preceduto da un provvedimento impositivo ritualmente notificato al contribuente (avviso di accertamento o di liquidazione), sia pendente, alla data del 1 luglio 1986, controversia sul relativo rapporto tributario, e, quindi, il provvedimento stesso sia stato tempestivamente impugnato (art. 16 d.P.R. n. 636 del 1972); nel caso invece, in cui l'imposta sia stata riscossa mediante versamento diretto o sia stata, comunque, pagata in mancanza di provvedimento di imposizione, sia stata tempestivamente presentata, entro il 1 luglio 1986, domanda di restituzione dell'imposta stessa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)