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Sez. 4 - , Sentenza n. 30232 del 07/07/2021 Ud. (dep. 03/08/2021) Rv. 281741 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ | Reato di falsità ideologica in certificati - Dichiarazione di fine lavori a firma del committente e del progettista che attesti la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato - Integrazione del reato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281741-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ

In caso di dichiarazione di fine lavori a firma del committente e del progettista che attesti la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, non è configurabile il reato di falsità ideologica in certificati, non potendosi tale dichiarazione qualificare come certificato, in mancanza di una specifica norma giuridica che attribuisca a tale atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)