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Sez. 3, Sentenza n. 9118 del 24/01/2008 Ud. (dep. 28/02/2008) Rv. 238999 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ | Concessione edilizia - Relazione tecnica allegata - Natura fidefaciente - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238999-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ

In tema di falsità in atti, la documentazione e la relazione tecnica allegata dal progettista ad una richiesta di concessione edilizia (ora, permesso di costruire) non rivestono natura di atti fidefacienti e dotati di valore probatorio assoluto ai fini dell'esatta riproduzione dello stato dei luoghi, in quanto si tratta di documentazione finalizzata soltanto ad illustrare e chiarire i termini tecnici fattuali della richiesta medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)