Sez. 5, Sentenza n. 9164 del 16/04/2010 (Rv. 612412 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Qualificazione di atti di compravendita immobiliare come cessione d'azienda - Conseguenze - Disconoscimento del diritto alla detrazione - Motivazione dell'avviso - Indicazione dei contratti e delle ragioni giustificanti la qualificazione - Sufficienza - Allegazione all'avviso dei contratti - Necessità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di IVA, deve ritenersi adeguatamente motivato l'avviso di rettifica, con cui l'Ufficio abbia disconosciuto il diritto alla detrazione relativamente ad alcuni atti di compravendita di immobili, considerando i negozi medesimi come costituenti cessione d'azienda (assoggettabile solo ad imposta proporzionale di registro), se esso indichi specificamente i contratti stipulati dal contribuente e la ragione per cui si ritiene che essi, congiuntamente esaminati, abbiano dato luogo ad una cessione d'azienda, senza che sia nemmeno necessaria l'allegazione all'avviso degli atti negoziali cui si fa riferimento, in quanto conosciuti dal contribuente medesimo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)