Sez. 2, Sentenza n. 4618 del 27/02/2007 (Rv. 596300 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) | Cumulo di domande fra gli stessi soggetti - Pronuncia su una (o più) di esse - Natura di sentenza non definitiva - Condizioni e limiti - Conseguenze - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE)
Deve qualificarsi non definitiva, nel caso di cumulo di domande fra gli stessi soggetti, come tale potendo essere oggetto di riserva di impugnazione differita (articoli 340 e 361 cod. proc. civ.), la sentenza che decide una o più di dette domande, con la prosecuzione del procedimento per le altre, qualora non disponga la separazione ai sensi dell'articolo 279, secondo comma, numero 5, cod. proc. civ., e non provveda sulle spese relative alla domanda o alle domande decise rinviandone la liquidazione all'ulteriore corso. (Nella fattispecie, relativa alle contrapposte domande di assegnazione dei beni appartenuti alla "de cuius", la S.C. ha concluso che il tribunale aveva pronunciato sentenza non definitiva, perché aveva deciso, accogliendone alcune rigettandone altre, sulle domande di una delle parti, disposto con separata ordinanza in ordine alla divisione dei residui beni e rinviato la pronuncia sulle spese: ha pertanto cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che per avere ritenuto la sentenza definitiva, aveva dichiarato inammissibile, per difetto di tempestiva impugnazione sulla prima, e per difetto di interesse sulla seconda, l'appello di quella parte ad entrambe le sentenze pronunciate dal tribunale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)