Sez. 5, Sentenza n. 4570 del 05/03/1985 Ud. (dep. 10/05/1985) Rv. 169155 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - CONDIZIONI DI RIFERIMENTO - CONDIZIONI SOGGETTIVE DELL'EMITTENTE - RAGIONI DELL'EMISSIONE - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - CONDIZIONI DI RIFERIMENTO - CONDIZIONI SOGGETTIVE DELL'EMITTENTE - RAGIONI DELL'EMISSIONE - IRRILEVANZA.*
In tema di emissione di assegni a vuoto, la maggiore gravità del caso va ravvisata qualora ricorrono elementi oggettivi (entità dello importo del singolo assegno o del complesso dei titoli; reiterazione dell'emissione; brevità del tempo di emissione) od elementi soggettivi (precedenti penali, comportamento dell'agente) o entrambi, in quanto indici di una spiccata inclinazione del reo alla inosservanza del precetto penale. Ne consegue che le particolari condizioni soggettive dell'emittente (concernenti il suo lavoro, il credito, la posizione economica, il giro di affari) o le ragioni dell'emissione non assumono alcuna Rilevanza sia in ordine alla responsabilità penale del reo né ai fini della configurabilità della ipotesi grave. (V mass n 165858).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)