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Sez. L, Sentenza n. 917 del 06/02/1984 (Rv. 433112 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI ASSUNTI PER MALATTIA OD INFORTUNIO - AMMISSIBILITÀ - ENTITÀ - ENTE EROGATORE E DATORE DI LAVORO - SOGGETTI OBBLIGATI - RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433112-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI ASSUNTI PER MALATTIA OD INFORTUNIO - AMMISSIBILITÀ - ENTITÀ - ENTE EROGATORE E DATORE DI LAVORO - SOGGETTI OBBLIGATI - RAPPORTO.*

Il trattamento di cassa integrazione guadagni - sia ordinario che straordinario - non è escluso rispetto ai lavoratori assenti, a norma dell'art. 2110 cod. civ. (per malattia od infortunio), con diritto alla conservazione del posto, ma il loro credito retributivo, tuttavia, in deroga alla lex contractus - che all'art. 2110 cod. civ. prevede la liberazione del datore di lavoro dall'obbligazione di corrispondere anche a tali lavoratori la retribuzione solo ove siano predisposte equivalenti forme previdenziali, con conseguente permanenza di un'obbligazione integrativa nel caso che forme siffatte diano luogo a trattamenti di minore entità rispetto al tetto massimo della retribuzione stessa - si riduce nei limiti del suddetto trattamento, con la conseguenza che la legittima ammissione alla cassa integrazione comporta il subingresso dell'ente erogatore delle relative prestazioni in tali obbligazioni del datore di lavoro (il quale rimane tenuto alle anticipazioni quale adiectus solutionis causa) previa corrispondente riduzione delle medesime, nel senso che quest'ultimo è tenuto ad anticipare anche ai menzionati lavoratori o l'intero trattamento di cassa integrazione o l'importo pari alla differenza fra questo e l'inferiore trattamento di natura previdenziale o assistenziale. (V 29/82, mass n 417719).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)