Sez. L, Sentenza n. 29 del 06/01/1982 (Rv. 417719 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - EFFETTI - PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONE - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - CONSEGUENZE - MORA CREDENDI DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - EFFETTI - PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONE - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - CONSEGUENZE - MORA CREDENDI DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il provvedimento amministrativo - che, a conclusione del relativo procedimento, deve essere emanato dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative (art. 3 della legge 5 novembre 1968 n. 1115) - è costitutivo del diritto all'integrazione salariale straordinaria (prevista dall'art. 2 della legge 20 maggio 1975 n. 164 per crisi economiche settoriali e locali nonché per ristrutturazione, riorganizzazioni e conversioni aziendali) e del correlativo Obbligo giuridico dell'ente erogatore - pertanto, l'imprenditore che abbia richiesto l'intervento della cassa integrazione e che, a norma dell'art. 12 del d.l.lgt. 9 novembre 1945 n. 788, anticipa il pagamento dell'integrazione stessa (per esserne poi rimborsato da questo ente, in caso di accoglimento della richiesta) non è tenuto a siffatta anticipazione fino a quando non sia stato emesso il suddetto provvedimento amministrativo favorevole, anteriormente al quale non può ritenersi sussistente l'obbligazione della cassa, in nome e per conto della quale avvengono le erogazioni anticipate; e la disposta sospensione dell'attività lavorativa si ricollega ad un legittimo motivo di impossibilità della prestazione, presupposto dalle norme che nelle suddette circostanze consentono al datore di lavoro di fare ricorso all'intervento della cassa integrazione, tal che non abilita i lavoratori a fare valere la mora credendi di quest'ultimo, che rimane, invece, obbligato al pagamento delle retribuzioni non corrisposte ed al risarcimento dell'eventuale danno, solo nel caso in cui, disattesa la richiesta suddetta, rimanga anche accettata la Mancanza di quella impossibilità.*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 3, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)