Sez. L, Sentenza n. 2908 del 25/03/1987 (Rv. 452023 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRATTAMENTO DOVUTO AI LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA O INFORTUNIO - ENTITÀ - SOGGETTO OBBLIGATO - ENTE EROGATORE DELL'INTEGRAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRATTAMENTO DOVUTO AI LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA O INFORTUNIO - ENTITÀ - SOGGETTO OBBLIGATO - ENTE EROGATORE DELL'INTEGRAZIONE.*
Il trattamento di cassa integrazione guadagni - sia ordinario che straordinario - non è escluso rispetto ai lavoratori assenti per malattia od infortunio con diritto alla conservazione del posto (art. 2110 cod. civ.), ma il loro credito, in deroga all'art. 2110 citato (che prevede la liberazione del datore di lavoro dalla obbligazione di corrispondere anche a tali lavoratori la retribuzione solo ove siano predisposte equivalenti forme previdenziali, con conseguente permanenza di un'obbligazione integrativa nel caso che forme siffatte diano luogo a trattamenti di minore entità rispetto al tetto massimo della retribuzione stessa), si riduce nei limiti del suddetto trattamento, con la conseguenza che la legittima ammissione alla cassa integrazione comporta il subingresso dell'ente erogatore delle relative prestazioni in tali obbligazioni del datore di lavoro (il quale rimane tenuto alle anticipazioni quale adiectus solutionis causa), previa corrispondente riduzione delle medesime, nel senso che quest'ultimo è tenuto ad anticipare anche ai menzionati lavoratori o l'intero trattamento di cassa integrazione o l'importo pari alla differenza fra questo e l'inferiore trattamento di natura previdenziale o assistenziale. (Conf 917/84, mass n 433112).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)