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Sez. 3, Sentenza n. 3462 del 28/12/1973 (Rv. 367469 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO DEL GIUDICE - FINALITA - INOSSERVANZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367469-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO DEL GIUDICE - FINALITA - INOSSERVANZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'Obbligo del rapporto, imposto al giudice dall'art 3 cod proc pen e stabilito nell'interesse generale della repressione dei reati, per cui la sua violazione non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione. (Conf 2784/72, mass n 360475; 462/72, mass n 356399).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)