Sez. 3, Sentenza n. 3462 del 28/12/1973 (Rv. 367469 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO DEL GIUDICE - FINALITA - INOSSERVANZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO DEL GIUDICE - FINALITA - INOSSERVANZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'Obbligo del rapporto, imposto al giudice dall'art 3 cod proc pen e stabilito nell'interesse generale della repressione dei reati, per cui la sua violazione non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione. (Conf 2784/72, mass n 360475; 462/72, mass n 356399).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)