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Sez. 3, Sentenza n. 2784 del 25/09/1972 (Rv. 360475 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL RAPPORTO AL PM - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360475-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL RAPPORTO AL PM - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La mancata osservanza dell'Obbligo di fare rapporto al procuratore della Repubblica, ex art 3 cod proc pen, non puo essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione, essendo tale l'Obbligo posto nell'interesse superiore della giustizia e non gia a tutela delle parti private. (Conf 1031'70, mass n 346574).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)