Sez. 3, Sentenza n. 462 del 18/02/1972 (Rv. 356399 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO DEL GIUDICE CIVILE - INOSSERVANZA - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO DEL GIUDICE CIVILE - INOSSERVANZA - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La mancata osservanza, da parte del giudice civile, dell'Obbligo del rapporto al procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art 3 cod proc pen, non puo essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione, in quanto l'Obbligo stesso attiene ad una norma posta nell'interesse superiore della giustizia, e non in quello delle parti private. (Conf 1031'70, mass n 346574).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)