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Sez. 3, Sentenza n. 462 del 18/02/1972 (Rv. 356399 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO DEL GIUDICE CIVILE - INOSSERVANZA - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356399-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO DEL GIUDICE CIVILE - INOSSERVANZA - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La mancata osservanza, da parte del giudice civile, dell'Obbligo del rapporto al procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art 3 cod proc pen, non puo essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione, in quanto l'Obbligo stesso attiene ad una norma posta nell'interesse superiore della giustizia, e non in quello delle parti private. (Conf 1031'70, mass n 346574).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)