Sez. 1, Sentenza n. 2454 del 18/03/1999 (Rv. 524252 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Avvenuta produzione di copia della sentenza di primo grado, risultante ex art. 74 disp. att. cod. proc. civ. - Mancato successivo reperimento della copia suddetta - Pronuncia di improcedibilità - Ammissibilità - Esclusione - Nuove ricerche in cancelleria - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE
Qualora l'appellante abbia provveduto a produrre la copia della sentenza di primo grado - produzione risultante, nella specie, dall'elenco degli atti sottoscritto dal cancelliere a norma dell'art. 74 disp. att. cod. proc. civ. - il giudice d'appello che non rinvenga la stessa, in mancanza della prova rigorosa e precisa del successivo ritiro, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame a norma dell'art. 348 (testo previgente) cod. proc. civ., ma deve disporre le opportune ricerche in cancelleria e nel caso di esito negativo assegnare un termine per la reintegrazione del fascicolo, non potendo far gravare sull'appellante le conseguenze del mancato reperimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)