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Sez. 2, Sentenza n. 8334 del 01/09/1997 (Rv. 507427 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Restituzione del fascicolo da parte dell'appellante - Mancanza annotazione di ulteriore ritiro - Carenza del fascicolo dell'appellante contenente copia della sentenza impugnata - Compito del giudice d'appello.
Stato
decisa il 1997-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507427-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE

Qualora dopo la restituzione da parte dell'appellante del proprio fascicolo, non risulti annotato un ulteriore ritiro del fascicolo stesso fino alla data dell'udienza collegiale, il giudice d'appello che rilevi la carenza del fascicolo della parte appellante contenente copia della sentenza impugnata deve disporre opportune ricerche da parte del cancelliere e ove queste diano esito negativo eventualmente fissare un termine alla parte per la ricostruzione del proprio fascicolo e non sanzionarne immediatamente la mancanza con la declaratoria di improcedibilità dell'appello secondo la previsione di cui all'art. 348 cod. proc. civ. del testo abrogato del cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)