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Sez. 1, Sentenza n. 1027 del 24/02/1989 (Rv. 461990 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO - ALTERNATIVITÀ COL RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE TRIBUTARIA - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE CENTRALE TRIBUTARIA - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - NOZIONE DI QUESTIONI DI FATTO RELATIVE A MERA VALUTAZIONE ESTIMATIVA.*
Stato
decisa il 1989-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461990-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO - ALTERNATIVITÀ COL RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE TRIBUTARIA - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE CENTRALE TRIBUTARIA - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - NOZIONE DI QUESTIONI DI FATTO RELATIVE A MERA VALUTAZIONE ESTIMATIVA.*

L'ambito delle questioni di fatto relative a mera valutazione estimativa, che, in Sede di ripartizione interna di attribuzioni fra gli organi della giurisdizione speciale tributaria, si sottraggono alla cognizione della commissione tributaria centrale e della Corte d'appello, è circoscritto alle questioni di fatto attinenti alla Determinazione quantitativa del reddito e, quindi, anche alla sua esistenza, quando si discute se un certo cespite abbia o meno prodotto reddito; ne esulano invece le questioni che investono l'esistenza o la qualificazione giuridica del cespite, quante volte si discuta se una certa attività sia stata svolta e se essa sia suscettibile d'essere qualificata come tale da aver dato luogo alla produzione di un reddito tassabile. (Conf 2362/88, mass n 458146; (Conf 3929/87, mass n 452781; (Conf 722/86, mass n 444280; (Conf 5250/85, mass n 442529).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)