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Sez. 3, Sentenza n. 5755 del 01/07/1987 (Rv. 454166 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE ABITATIVE TRANSITORIE - ACCERTAMENTO - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1987-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454166-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE ABITATIVE TRANSITORIE - ACCERTAMENTO - CRITERIO.*

La transitorietà delle esigenze abitative soddisfatte con la locazione di un immobile urbano che, in Mancanza di una pattuizione espressa, deve essere accertata in concreto dal giudice al fine dell'applicabilità o meno dell'art. 26, lett.A) della legge n. 392 del 1978, non può desumersi dalla durata convenuta per un periodo inferiore a quattro anni, o dalla Determinazione del canone in misura superiore a quella legale o dalle modalità di uso dell'immobile di equivoco significato (come l'utilizzazione saltuaria o limitata alle ore notturne, la consumazione dei pasti fuori casa, ecc.), ma deve risultare dalla valutazione complessiva del sistema di vita del conduttore, dalla disponibilità di un alloggio nel luogo di residenza anagrafica ovvero dall'attività lavorativa esercitata dal conduttore, sempre con riguardo alla località ove è situato l'immobile. (V 4712/81, mass n 415449).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)