Sez. 3, Sentenza n. 11917 del 17/11/1995 (Rv. 494681 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Immobili ad uso di abitazione - Durata minima del contratto - Esigenze abitative transitorie - Insussistenza oggettiva - Pattuizioni dirette a limitare la durata legale del contratto - Comminatoria di nullità - Incontro di volontà - Necessità - Deroga ai principi di affidamento e buona fede - Esclusione - Ordinaria diligenza - Sufficienza - Situazione prospettata dal conduttore - Rilevanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE
Con riferimento alla durata minima delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e alla deroga prevista nel caso di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria (artt. 1 e 26, primo comma, lett. a) legge n. 392 del 1978), la dizione della disposizione comminatoria della nullità di "ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto" (art. 79) deve intendersi riferibile, secondo il significato letterale dei termini usati, all'ipotesi di un incontro di volontà dirette a far risultare una situazione diversa da quella reale, e non deroga ai principi dell'affidamento e della buona fede. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il locatore, pur con l'uso dell'ordinaria diligenza, abbia avuto buone ragioni - in particolare confidando nella sussistenza della situazione prospettatagli dal conduttore - per ritenere che il futuro contraente avesse necessità soltanto transitorie di disporre dell'immobile, le conseguenze dell'accertamento di un'esigenza abitativa stabile non possono ricadere su di lui.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)