Sez. 3, Sentenza n. 5272 del 05/06/1996 (Rv. 497998 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Inammissibilità dell'appello - Omessa dichiarazione da parte del giudice di secondo grado - Rilievo del rinvio in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO
L'inammissibilità dell'appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)