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Sez. 3, Sentenza n. 2194 del 28/05/1977 (Rv. 385911 - 01)

GIUOCO E SCOMMESSA - GIUOCO DEL LOTTO - CONCORSI PRONOSTICI - ENALOTTO - 'TAGLIANDO-FIGLIÀ - EFFICACIA - DOCUMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA VINCITA - NECESSITA - PROVA DELLA CONSEGNA DELLA 'SCHEDINA-PRONOSTICÒ E DEL PAGAMENTO DELLA POSTA - PROVA CON OGNI ALTRO MEZZO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385911-01

GIUOCO E SCOMMESSA - GIUOCO DEL LOTTO - CONCORSI PRONOSTICI - ENALOTTO - 'TAGLIANDO-FIGLIÀ - EFFICACIA - DOCUMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA VINCITA - NECESSITA - PROVA DELLA CONSEGNA DELLA 'SCHEDINA-PRONOSTICÒ E DEL PAGAMENTO DELLA POSTA - PROVA CON OGNI ALTRO MEZZO - AMMISSIBILITA.*

Nel concorso enalotto, il 'tagliando-figlià, che rimane in possesso del giocatore, e indispensabile al fine di documentare la legittimazione alla riscossione della vincita, nei confronti dell'ente gestore del concorso medesimo, ma non anche per provare la consegna al ricevitore autorizzato della 'schedina-pronosticò, nonche il pagamento della posta e del corrispettivo dovuto. La prova di tale ultimo rapporto, configurante un mandato oneroso, in forza del quale il ricevitore assume l'incarico di trasmettere all'ente gestore il 'tagliando-matricè e la posta, puo essere fornita dal giocatore, in difetto del 'tagliando-figlià, con ogni altro mezzo di prova, nei limiti consentiti dalle norme ordinarie.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 1935, DM 29/10/1957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)