Sez. 3, Sentenza n. 13434 del 29/05/2013 (Rv. 626378 - 01)
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE | Mancata trasmissione della matrice di giocata - Clausola di limitazione della responsabilità del gestore e dei ricevitori - Portata - Operatività dei criteri ordinari di ripartizione della prova in materia di inadempimento - Sussistenza.
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE
In tema di concorsi pronostici, la clausola limitativa della responsabilità dell'ente gestore e dei ricevitori autorizzati per la mancata trasmissione della matrice di giocata ai soli casi di dolo o colpa grave (nella specie, ai sensi dell'art. 11 del d.m. 29 ottobre 1957, recante il Regolamento del concorso pronostici "Enalotto") non altera i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 cod. civ., con la conseguenza che il debitore ricevitore, il quale voglia andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare che l'inadempimento o inesatto adempimento, sia dipeso da causa estranea al suo potere di controllo, ovvero che la sua attività o inattività concreti colpa lieve. Spetterà, invece, al creditore scommettitore la prova dell'inesecuzione della prestazione nonché del danno di cui chieda il risarcimento.
Riferimenti normativi: DM Finanze 29/10/1957 art. 11, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1935, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)