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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4723 del 15/02/2023 (Rv. 666831 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE | Trasporto aereo internazionale - Danno non patrimoniale da ritardata consegna del bagaglio - Lesione del diritto di circolazione - Risarcibilità.
Stato
decisa il 2023-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666831-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE

In tema di trasporto aereo internazionale, in caso di ritardata consegna del bagaglio, è risarcibile il danno non patrimoniale, consistente nello stress, nell'ansia e nel disagio scaturiti dalla lesione del diritto di circolazione (che ha rilievo costituzionale ex art. 16 Cost.), la quale va intesa come limitazione alla libertà di movimento derivante dall'indisponibilità dei propri oggetti personali durante una parte del soggiorno all'estero.

Costituzione art. 16, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)