Sez. 3, Sentenza n. 15352 del 31/05/2024 (Rv. 671167-01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Trasporto aereo internazionale - Ritardo - Risarcimento del pregiudizio non patrimoniale - Presupposti - Danno in re ipsa - Configurabilità - Esclusione. TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO - In genere.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di trasporto aereo internazionale, il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)