Sez. 1, Sentenza n. 743 del 28/01/1999 (Rv. 522685 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina ex art. 112 cod. proc. civ. - Applicabilità - Rilevabilità d'ufficio di vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto di opposizione - Esclusione - In relazione in particolare al termine di contestazione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, trova applicazione il principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo del giudizio, salvo i casi di inesistenza dell'ordinanza - ingiunzione. Non comporta giuridica inesistenza e non è pertanto rilevabile d'ufficio dal giudice, la violazione di una norma procedurale che impone un termine per l'emissione del provvedimento sanzionatorio (Fattispecie concernente la mancata osservanza del termine di contestazione stabilito dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 per indebita percezione di aiuti comunitari per acquisti di olio d'oliva).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)