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Sez. 1, Sentenza n. 6434 del 16/07/1996 (Rv. 498586 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - Applicabilità - Rilevabilità d'ufficio di vizi diversi da quelli fatti vedere con l'atto di opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498586-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 112 cod. proc. civ., onde deve escludersi il potere del giudice dell'opposizione di rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente nei termini di legge con l'atto introduttivo del giudizio, atteso che questi costituiscono "causa petendi" della relativa domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)