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Sez. 1, Sentenza n. 10935 del 02/11/1998 (Rv. 520278 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Profili di nullità del provvedimento opposto - Rilevabilità di ufficio da parte del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520278-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In seno al giudizio di opposizione proposta avverso un'ordinanza - ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa (artt. 22 e segg. legge 689/81) trova senz'altro applicazione la "regula iuris" di cui all'art. 112 cod. proc. civ., onde è da escludersi il potere del giudice di rilevare d'ufficio ragioni di nullità diverse da quelle fatte valere dall'opponente nei termini di legge.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 11, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 12, DPR 15/06/1959 num. 393 CORTE COST., Cod. Strada CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)