Sez. 5, Sentenza n. 44525 del 11/11/2008 Ud. (dep. 28/11/2008) Rv. 241747 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Istanza proposta nel corso del giudizio di primo grado - Omessa decisione - Nullità dedotta, ex art. 96 D.Lgs n. 115 del 2002, vigente all'epoca del detto giudizio - Abrogazione di detta previsione ad opera di "ius superveniens" - Effetti.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'abrogazione dell'art. 96 del D.Lgs. n. 115 del 2002 - che sanziona con la nullità assoluta l'omessa decisione sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel termine ivi previsto - ad opera dell'art. 2-ter, comma primo, lett. c) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. n. 125 del 2008, non ha alcun effetto nel caso in cui la predetta nullità sia integrata e dedotta vigente la previsione di cui all'art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto in assenza di disposizioni transitorie o intertemporali vige il principio "tempus regit actum" e l'ordinaria irretroattività della legge processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello nel caso di totale e perdurante omissione della delibazione sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta nel corso del giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 2 ter com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)