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Sez. 4, Sentenza n. 20791 del 06/04/2006 Cc. (dep. 16/06/2006) Rv. 234592 - 01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Istanza di ammissione - Termine per provvedere - Mancato rispetto - Nullità degli atti - Ambito di operatività.
Stato
decisa il 2006-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234592-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere nel termine impostogli dalla legge sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 96, comma primo, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115), la sanzione di nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 179, comma secondo, cod. proc. pen., invalida tutti gli atti del procedimento principale compiuti successivamente all'inutile scadenza del termine e anteriormente al provvedimento effettivamente reso sull'istanza di ammissione e notificato all'istante. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il G.u.p., sul rilievo della mancata tempestiva pronuncia sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dall'imputato, aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e revocato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, restituendo gli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della richiesta).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)