Sez. L, Sentenza n. 7621 del 15/10/1987 (Rv. 455531 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - STRAORDINARIA - SOSPENSIONE DEL LAVORO E RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA - DISTINZIONE - GARANZIA DELL'INTEGRALE RETRIBUZIONE - SPETTANZA NELLA SOLA PRIMA IPOTESI - IMPIEGATI E INTERMEDI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - STRAORDINARIA - SOSPENSIONE DEL LAVORO E RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA - DISTINZIONE - GARANZIA DELL'INTEGRALE RETRIBUZIONE - SPETTANZA NELLA SOLA PRIMA IPOTESI - IMPIEGATI E INTERMEDI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Dai casi di sospensione del lavoro e di riduzione della durata dell'orario di lavoro, in relazione ai quali l'art. 5 del C.C.n.L. del 1979 per i dipendenti delle imprese metalmeccaniche del settore privato stabilisce (richiamando la disciplina degli accordi interconfederali del 1946) la garanzia dell'integrale retribuzione, debbono ritenersi escluse, alla stregua del sistema normativo regolante l'integrazione salariale straordinaria, le ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa specificamente considerate da detto sistema, le quali comportano una sospensione del rapporto di lavoro più che una semplice sospensione del lavoro. Pertanto, la suddetta garanzia retributiva non compete agli impiegati ed agli intermedi posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, mentre resta invece operante, in favore di entrambe le categorie di lavoratori, nei casi - testualmente contemplati dalla disciplina collettiva citata - di sospensione del lavoro per provvedimento dell'azienda (cui non è riconducibile l'ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale contemplata dal n. 2, lett. B) dell'art. 1 della legge 20 maggio 1975 n. 164 come causa d'intervento della cassa integrazione straordinaria) o per factum principis, nonché, per quanto concerne gli intermedi, nell'ipotesi d'integrazione salariale ordinaria e, per quanto concerne gli impiegati, nel caso in cui, accordata agli operai la cassa integrazione ordinaria, l'attività degli stessi impiegati - cui tale provvidenza non spetta - resti di fatto sospesa. (V 3143/85, mass n 440836; (V 4963/84, mass n 436830; (V 4127/84, mass n 436078).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 10, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)