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Sez. L, Sentenza n. 4963 del 05/10/1984 (Rv. 436830 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IPOTESI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA CONSIDERATE DAL SISTEMA NORMATIVO REGOLANTE L'INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - REGOLAMENTAZIONE EX ART. 6 DEL R.D.L. N. 1825 DEL 1924 ED EX ART. 2 - PARTE IMPIEGATI DEL C.C.N.L. 20 LUGLIO 1976 PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE COTONIERE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - CORRESPONSIONE AGLI IMPIEGATI POSTI IN C.I.G. (STRAORDINARIA) DELLA DIFFERENZA TRA L'INTEGRAZIONE SALARIALE E QUANTO DA ESSI IN PRECEDENZA PERCEPITO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436830-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IPOTESI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA CONSIDERATE DAL SISTEMA NORMATIVO REGOLANTE L'INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - REGOLAMENTAZIONE EX ART. 6 DEL R.D.L. N. 1825 DEL 1924 ED EX ART. 2 - PARTE IMPIEGATI DEL C.C.N.L. 20 LUGLIO 1976 PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE COTONIERE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - CORRESPONSIONE AGLI IMPIEGATI POSTI IN C.I.G. (STRAORDINARIA) DELLA DIFFERENZA TRA L'INTEGRAZIONE SALARIALE E QUANTO DA ESSI IN PRECEDENZA PERCEPITO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*

Dai casi di sospensione dell'attività lavorativa per disposizione dell'azienda o della competente autorità, con riferimento ai quali l'art. 6 ultimo comma del R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825 (Disposizioni relative al contratto di impiego privato) e l'art. 2 - parte impiegati - del C.C.n.L. 20 luglio 1976 per i lavoratori dipendenti dalle imprese cotoniere (che, al pari di altri contratti collettivi, richiama l'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per il Nord e l'accordo 23 maggio 1946 per il centro-Sud) stabiliscono, con previsione di carattere generale, l'irriducibilità dello stipendio mensile degli impiegati, debbono ritenersi escluse, alla stregua del sistema normativo regolante l'integrazione salariale straordinaria (che l'art. 1, quarto comma, della legge n. 464 del 1972 ha esteso agli impiegati, tuttora esclusi dalla cassa integrazione ordinaria) nonché alla stregua di una interpretazione della disciplina collettiva rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, le ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa specificamente considerate da detto sistema, le quali comportano una sospensione del rapporto di lavoro più che una semplice sospensione del lavoro, non potendo tale esclusione ritenersi preclusa per effetto della circostanza dell'avvenuta pattuizione, in Sede sindacale, delle modalità della sospensione stessa. Pertanto, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere ai lavoratori con qualifica impiegatizia, posti in C.i.G. (straordinaria) la differenza fra l'integrazione salariale e quanto da essi percepito, a titolo di stipendio mensile, prima del ricorso alla cassa. (V 3381/84, mass n 435391; (V 1353/84, mass n 433477; (Conf 4127/84, mass n 437078).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 6 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 10, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 15 CORTE COST., Contr. Coll. 20/07/1976 num. 2, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)