Sez. L, Sentenza n. 3143 del 23/05/1985 (Rv. 440836 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - STRAORDINARIA - NELLE AZIENDE METALMECCANICHE A PARTECIPAZIONE STATALE - GARANZIA RETRIBUTIVA INTEGRALE - SPETTANZA AGLI IMPIEGATI ED AGLI INTERMEDI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - STRAORDINARIA - NELLE AZIENDE METALMECCANICHE A PARTECIPAZIONE STATALE - GARANZIA RETRIBUTIVA INTEGRALE - SPETTANZA AGLI IMPIEGATI ED AGLI INTERMEDI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Dai casi di sospensione di lavoro e di riduzione della durata dell'orario di lavoro, in relazione ai quali l'art. 4 sez. A e l'art. 4 sez. B del C.C.n.L. 16 luglio 1979 per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale stabiliscono, in favore rispettivamente degli impiegato (cui si riferisce anche l'art. 6, ultimo comma, del. R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825) e degli intermedi, la garanzia dell'integrale retribuzione, debbono ritenersi escluse, alla stregua del sistema normativo regolante la integrazione salariale straordinaria, le ipotesi di sospensione della attività lavorativa specificamente considerate da detto sistema, le quali comportano una sospensione del rapporto di lavoro più che una semplice sospensione del lavoro. Pertanto, la suddetta garanzia retributiva non compete agli impiegati ed agli intermedi posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, mentre resta invece operante, in favore di entrambe le categorie di lavoratori, nei casi (testualmente contemplati dalla contrattazione citata) di sospensione del lavoro per provvedimento dell'azienda o per factum principis, nonché, per quanto concerne gli intermedi, nell'ipotesi d'integrazione salariale ordinaria e, per quanto concerne gli impiegati, nel caso in cui, accordata agli operai la cassa integrazione ordinaria, l'attività degli stessi impiegati - cui tale provvidenza non spetta - resti di fatto sospesa. (V 4968/84, mass n 436831; (V 4963/84, mass n 436830; (V 4127/84, mass n 436078; (V 3381/84, mass n 435391; (V 3153/84, mass n 435200; (V 1353/84, mass n 433477).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 6 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 10, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 15 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21, Contr. Coll. 16/07/1979 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)