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Sez. 1, Sentenza n. 4181 del 13/05/1997 (Rv. 504250 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - DETERMINAZIONE | Contratti contemplanti la formula del "Prezzo chiuso" di cui al quarto comma dell'art. 33 della legge n. 41 del 1986 - Conseguente maggiorazione del 5 per cento del prezzo in ragione della durata prevista dei lavori - Base di calcolo - Computabilità anche del primo anno - Sussistenza - Incidenza della contraria disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 33 cit. in tema di revisione prezzi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504250-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - DETERMINAZIONE

Alla luce della sua definizione normativa, quale contenuta nel quarto comma dell'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in tema di appalti di opere pubbliche, il "prezzo chiuso" deve intendersi come un meccanismo che, operando "ex ante" sulla base del duplice presupposto dell'importo netto dei lavori e della durata contrattualmente prevista per la loro esecuzione, viene a determinare un prezzo il quale, composto dal prezzo base d'asta aumentato tante volte del 5% per quanti sono gli anni contrattualmente previsti per l'esecuzione dei lavori, resta "chiuso", e cioè fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, insensibile alle successive vicende del medesimo. Ciò premesso, e tenuti anche presenti i termini di assoluta alternatività, oltre che di incompatibilità logica sussistenti fra esso e la "revisione dei prezzi", desumibili dalla stessa lettera della legge, che esclude espressamente la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi quando si sia adottato il contratto a "prezzo chiuso", deve ritenersi che la maggiorazione del 5 per cento in esso prevista vada applicata includendo, nel calcolo, l'intera durata contrattualmente prevista per l'esecuzione dei lavori, ivi compreso il primo anno, non risultando ravvisabile ragione alcuna per escludere quest'ultimo dal computo, non prevedendo il comma quarto dell'art. 33 della legge n. 41 cit. esclusione alcuna, e non essendo consentito derivare una tale esclusione dall'utilizzazione di una limitazione - quella contemplata nell'ancorché, ad altri fini, richiamato secondo comma del medesimo art. 33 cit.- la quale risulta essere stata prevista, dalla norma medesima, solo per le ipotesi di "revisione dei prezzi".

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)