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Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 14/11/2003 (Rv. 568165 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - DETERMINAZIONE | Appalti pubblici contenenti la previsione del "prezzo chiuso" previsto dal quarto comma dell'art. 33 della legge n. 41 del 1986 - Maggiorazione del 5 per cento del prezzo in ragione della durata prevista dei lavori - Base di calcolo - Computabilità di tutti gli anni contrattualmente previsti per la realizzazione dell'opera - Necessità - Metodo cd. a scalare - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568165-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - DETERMINAZIONE

In tema di appalti pubblici, qualora sia stata prevista l'applicabilità del cd. "prezzo chiuso", previsto dall'art. 33, quarto comma, legge n. 41 del 1986 (nella specie, applicabile 'ratione temporis'), il corrispettivo dovuto all'appaltatore viene determinato "ex ante" sulla base del duplice presupposto dell'importo netto dei lavori e della durata contrattualmente prevista, cosicché lo stesso risulta composto dal prezzo base d'asta aumentato tante volte del 5% per quanti sono gli anni contrattualmente previsti per l'esecuzione dei lavori, dovendo la maggiorazione del 5% applicarsi includendo nel calcolo l'intera durata contrattualmente prevista per l'esecuzione dei lavori, ivi compreso il primo anno, senza quindi applicare il cd. metodo a scalare (consistente nel calcolare l'aumento del 5% per il primo anno, sul valore complessivo del contratto, e, per gli anni successivi, sul valore residuo dei lavori da eseguire e senza computare le somme già corrisposte all'appaltatore per i lavori effettuati).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)