Sez. 3, Sentenza n. 3667 del 21/02/2006 (Rv. 588964 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Omesso esame di una questione processuale sollevata dalla parte - Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Esclusione - Rilevanza come causa di nullità della sentenza - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO
Se il giudice omette di esaminare una questione di rito avente carattere pregiudiziale, nella specie un'eccezione di incompetenza territoriale, sussiste non già una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che ha riguardo alla decisione di merito della causa, bensì una nullità della decisione, propria o derivata, se e in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte, con il non considerarne la rilevanza sul rito processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)