Sez. 3, Sentenza n. 5482 del 19/06/1997 (Rv. 505295 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Omesso esame di una questione processuale sollevata dalla parte - Autonoma causa di nullità della sentenza sotto il profilo dell'omessa pronunzia - Esclusione - Eventuale nullità conseguente alla soluzione implicita della questione - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO
Il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale (come, nella specie, quella della nullità del procedimento per irrituale anticipazione della data dell'udienza collegiale in appello) non può dar luogo a vizio di omessa pronunzia, il quale attiene al mancato esame delle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)