Sez. 1, Sentenza n. 6369 del 30/10/1986 (Rv. 448566 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - APPLICAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - SANZIONE INFLITTA DALLA REGIONE LOMBARDIA PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI CAVE - REGIME PRECEDENTE ALLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - OPPOSIZIONE - COMPETENZA.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - APPLICAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - SANZIONE INFLITTA DALLA REGIONE LOMBARDIA PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI CAVE - REGIME PRECEDENTE ALLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - OPPOSIZIONE - COMPETENZA.*
In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, la Competenza funzionale del pretore, sull'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa delle sanzioni medesime, che รจ stata introdotta in via generale dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, era prevista, nella precedente normativa, con limitato riguardo alle contravvenzioni depenalizzate, non anche, quindi, per le infrazioni "ab origine" amministrative. Pertanto, nel caso di sanzione inflitta dalla regione Lombardia, per violazione dell'art. 24 della disciplina della coltivazione delle cave di cui alla legge regionale 14 giugno 1975 n. 92, l'opposizione, ove proposta prima di detta nuova normativa, resta regolata dagli ordinari criteri di Competenza per valore, alla stregua del richiamo al R.d. 14 aprile 1910 n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali, contenuto nell'art. 13 della legge regionale 20 agosto 1976 n. 28. (V 6109/83, mass n 430909; (V 773/83, mass n 425518).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 14/06/1975 num. 92 art. 24, Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 20/08/1976 num. 28 art. 13 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)