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Sez. 1, Sentenza n. 773 del 28/01/1983 (Rv. 425518 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DELLA SANZIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DISCIPLINA EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITÀ A FATTI ANTERIORMENTE COMMESSI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425518-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DELLA SANZIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DISCIPLINA EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITÀ A FATTI ANTERIORMENTE COMMESSI - LIMITI.*

In tema di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, l'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, contenente modifiche al sistema penale, anche nella parte in cui attribuisce al pretore il potere di annullare in tutto od in parte detto provvedimento, o di modificarlo pure limitatamente all'entità della sanzione, trova applicazione in via transitoria con riguardo a fatti anteriormente commessi, ai sensi dell'art. 40 della legge medesima, solo quando si tratti di infrazioni con essa legge depenalizzate, e non anche, pertanto, rispetto alle violazioni già in precedenza depenalizzate, ovvero contemplate "ab origine" come violazioni amministrative. (V 5945/82, mass n 423694).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)