Sez. 1, Sentenza n. 6109 del 18/10/1983 (Rv. 430909 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - INFRAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - SANZIONI - PAGAMENTO - TRASMISSIONE "MORTIS CAUSA" AGLI EREDI DELL'OBBLIGO RELATIVO - CONFIGURABILITÀ EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 706 DEL 1975 SULLA DEPENALIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 681 DEL 1981 - APPLICABILITÀ ALLE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE COMMESSE ANTERIORMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - ESCLUSIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - INFRAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - SANZIONI - PAGAMENTO - TRASMISSIONE "MORTIS CAUSA" AGLI EREDI DELL'OBBLIGO RELATIVO - CONFIGURABILITÀ EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 706 DEL 1975 SULLA DEPENALIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 681 DEL 1981 - APPLICABILITÀ ALLE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE COMMESSE ANTERIORMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - ESCLUSIONE.*
La disposizione contenuta nell'art. 4 della legge 24 dicembre 1975 n. 706 sulla depenalizzazione delle contravvenzioni punibili con l'ammenda, la quale stabiliva l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta in sostituzione della ammenda, si riferiva, così come le altre Disposizioni della legge, soltanto alle violazioni indicate nel precedente art. 1, vale a dire a quelle già assoggettate dalle leggi precedenti alla sanzione penale dell'ammenda, e non trovava, invece, applicazione per le infrazioni (come, nella specie, quelle valutarie sanzionate ex art. 2 del R.d.l. 5 dicembre 1938 n. 1928) che avevano già in origine carattere esclusivamente amministrativo. Nè, una volta verificatasi per queste ultime infrazioni, con la morte del responsabile, la trasmissione mortis causa agli eredi dell'Obbligo del pagamento della sanzione, su tale situazione può incidere la sopravvenuta legge 26 novembre 1981 n. 681, sulle modifiche al sistema penale, che, nello unificare la materia delle sanzioni amministrative, sia per le infrazioni con essa depenalizzate, sia per quelle già in precedenza depenalizzate od originariamente previste come amministrative, ha stabilito l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni medesime, poiché l'efficacia retroattiva della nuova legge, per le infrazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, è espressamente limitata, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 40 della stessa legge, alle sole infrazioni già sancite penalmente e sotto la condizione che il relativo procedimento penale non sia stato ancora definito. (V 773/83, mass n 425518; (V 6824/82, mass n 424452; (V 5945/82, mass n 423694).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)