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Sez. 3, Sentenza n. 1519 del 28/04/1976 (Rv. 380262 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - CAUSE OSTATIVE - PENDENZA DELLA LITE INSTAURATA CON LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E PREGIUDIZIALITA DEL GIUDIZIO PENALE - PROPONIBILITA O PROCEDIBILITA DELL'AZIONE RISARCITORIA IN SEDE CIVILE - CONDIZIONI - CESSAZIONE DELLE CAUSE OSTATIVE.*
Stato
decisa il 1976-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380262-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - CAUSE OSTATIVE - PENDENZA DELLA LITE INSTAURATA CON LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E PREGIUDIZIALITA DEL GIUDIZIO PENALE - PROPONIBILITA O PROCEDIBILITA DELL'AZIONE RISARCITORIA IN SEDE CIVILE - CONDIZIONI - CESSAZIONE DELLE CAUSE OSTATIVE.*

La Costituzione di parte civile in Sede penale non determina la perdita della giurisdizione del giudice civile davanti al quale la stessa Azione risarcitoria sia stata proposta prima della definizione del processo penale: in tale situazione, pero, al giudice civile e impedita la cognizione dell'Azione civile derivante dal reato per il duplice ostacolo rappresentato dalla pendenza di lite e dalla pregiudizialita del giudizio penale rispetto a quello civile. Pertanto, costituendo, queste, cause ostative che possono venire a mancare nel corso dello stesso giudizio penale (nella specie, sopravvenuta amnistia propria), la proponibilita o procedibilita dell'Azione risarcitoria in Sede civile resta condizionata alla sussistenza di esse e tale condizione e superata dalla loro cessazione. (Conf 1447/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)