Sez. 2, Ordinanza n. 10328 del 05/05/2009 (Rv. 608196 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Compenso del curatore dell'eredità giacente - Liquidazione - Provvedimento - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Rimedio esperibile - Opposizione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del curatore dell'eredità giacente, emesso in data successiva all'entrata in vigore del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, difettando il requisito della definitività del provvedimento, che può essere impugnato, con l'opposizione prevista dall'art. 170 del suddetto d.P.R., dinanzi al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 528 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)