Sez. 2, Sentenza n. 12286 del 20/08/2002 (Rv. 556987 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITÀ GIACENTE - CURATORE - IN GENERE | Liquidazione del compenso - Istituzione del contraddittorio nei confronti degli obbligati al pagamento - Necessità - Omissione - Violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. - Configurabilità - Conseguenze - Nullità del procedimento e del provvedimento - Censurabilità con ricorso ex art. 111 Cost..
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITÀ GIACENTE - CURATORE - IN GENERE
Il principio del contraddittorio, sancito dall'art. 101 cod. proc. civ., deve essere applicato anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le volte che sia identificabile un controinteressato; pertanto, il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve istituire il contraddittorio nei confronti degli obbligati al pagamento relativo, con la conseguenza che, qualora non ottemperi a ciò, il procedimento ed il provvedimento di liquidazione sono nulli ed improduttivi di effetti nei riguardi dei controinteressati non sentiti. Peraltro, essendo il provvedimento di liquidazione del compenso decisorio e definitivo, può essere impugnato con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 528 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 782
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)