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Sez. 3, Sentenza n. 18204 del 03/07/2008 (Rv. 605176 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Istituti vendite giudiziarie - Natura - Ausiliari del giudice - Conseguenze - Liquidazione del compenso - Procedure e modalità - Applicabilità della disciplina prevista dagli artt. 168 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605176-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Gli Istituti Vendite Giudiziarie (cosiddetti I.V.G.), in quanto soggetti autorizzati in via generale alla vendita ed alla custodia di beni mobili disposte dall'autorità giudiziaria, rientrano tra gli ausiliari di quest'ultima. Ne consegue che, ferma restando la misura del compenso dovuta ai suddetti istituti e stabilita dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 159 disp. att. cod. proc. civ., la liquidazione del suddetto compenso è soggetta alle forme ed alle modalità stabilite, per tutti gli ausiliari del giudice, dagli artt. 168 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (secondo i quali la liquidazione deve avvenire con decreto motivato e comunicato alle parti, contro cui è ammesso il reclamo al presidente dell'ufficio giudiziario competente), quand'anche il giudizio sia iniziato anteriormente alla emanazione del suddetto d.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)