Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007 (Rv. 601238 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Condono fiscale - Cessazione della materia del contendere - Forma del provvedimento relativo - Sentenza - Necessità - Adozione del provvedimento con ordinanza - Conseguenze in tema di impugnazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Ai fini della qualificazione di un provvedimento giurisdizionale come sentenza od ordinanza non rilevano le sue caratteristiche formali, ma unicamente il suo contenuto sostanziale. Ne consegue che il provvedimento - formalmente qualificato "ordinanza" - col quale la commissione tributaria, rilevando l'avvenuta definizione della lite tra l'Amministrazione ed il contribuente, dichiari cessata la materia del contendere ha contenuto e vigore di sentenza, e come tale è suscettibile di impugnazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)