Sez. T, Ordinanza n. 8431 del 03/04/2026 (Rv. 678121-01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Provvedimento collegiale dichiarativo della cessata materia del contendere - Natura giuridica di sentenza - Sussistenza - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE
In tema di processo tributario, il provvedimento collegiale, emesso ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, con il quale viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha natura di sentenza, al di là della qualificazione data al medesimo dall'estensore, dovendosi avere riguardo non già alla forma adottata, ma al contenuto sostanziale del provvedimento medesimo
e all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sia per il suo indubbio carattere decisorio, sia perché emesso dal collegio, non rilevando in senso contrario che sia firmata dal solo presidente del collegio, quando sia anche relatore.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)