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Sez. 3, Sentenza n. 1639 del 14/02/1987 (Rv. 451045 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - INSORGENZA DELLA NECESSITÀ POSTERIORMENTE O ANTERIORMENTE ALL'ACQUISTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451045-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - INSORGENZA DELLA NECESSITÀ POSTERIORMENTE O ANTERIORMENTE ALL'ACQUISTO - IRRILEVANZA.*

A differenza del locatore originario, che può far valere la cessazione della proroga legale solo per situazioni di necessità successive alla Costituzione del rapporto locatizio, l'acquirente dell'immobile locato può, nei termini stabiliti dalla legge, far cessare la proroga legale sia nel caso in cui l'allegata necessità sia sorta posteriormente all'acquisto sia nel caso in cui essa fosse a questo preesistente. (Conf 3492/86, mass n 446436; (Conf 1447/80, mass n 404995).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)