Sez. 3, Sentenza n. 3492 del 24/05/1986 (Rv. 446436 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - NATURA - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - NATURA - CONSEGUENZE.*
Il preavviso di sei mesi che, ai sensi degli artt. 59 e 73 della legge n. 392 del 1978, il locatore deve dare al conduttore quando intenda recedere dal contratto di locazione anche di immobile destinato ad uso diverso da quello di abitazione, mirando ad informare lo stesso con congruo termine al fine del reperimento di una diversa sistemazione, non integra una condizione di procedibilità o di ammissibilità della domanda di recesso né un presupposto dell'Azione, e può essere attuato anche con il ricorso introduttivo del giudizio, dovendo in tal caso il rilascio essere disposto per un'epoca che faccia salvo il semestre, decorrente dall'atto stesso, in favore del conduttore. (Conf 492/85, mass n 438700; (Conf 6079/84, mass n 437732; (Conf 1520/84, mass n 433607; (Conf 7412/83, mass n 432010; (Conf 2880/82, mass n 420765).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)