Sez. L, Sentenza n. 3936 del 13/06/1986 (Rv. 446763 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - PRESUPPOSTI.*
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - PRESUPPOSTI.*
Ricorre la continenza di cause, agli effetti dell'art. 39 cod. proc. civ., quando due cause pendenti contemporaneamente innanzi a giudici diversi abbiano identità di soggetti e di titoli, con una diversità solo quantitativa di petitum ovvero quando una di esse investa un rapporto giuridico che non sia meramente pregiudiziale rispetto a quello dell'altra, contenendolo in senso logico e giuridico e, nello stesso tempo, condizionandolo nell'essere e negli effetti, come nel caso di parziale coincidenza delle cause petendi, nel senso che l'una comprenda in sè l'altra, o di controversie aventi ad oggetto domande contrapposte, che si collegano ad un medesimo rapporto negoziale. (nella specie un dirigente d'azienda che rivestiva anche la carica di amministratore delegato della società datrice di lavoro e che era stato licenziato dall'impiego dirigenziale e rimosso dalla carica suddetta aveva domandato in giudizio l'accertamento dell'illegittimità della revoca dalla carica sociale; la società a sua volta, in un diverso giudizio avente ad oggetto la Determinazione dell'indennità di preavviso, aveva domandato in via riconvenzionale la restituzione delle somme indebitamente rimborsate per spese non attinenti al rapporto di lavoro; la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che tra i due giudizi non sussistesse alcun rapporto di continenza). (V 3397/84, mass n 435408; (V 2250/82, mass n 420119).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)