diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2150 del 01/03/1988 (Rv. 457997 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457997-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*

La continenza, agli effetti dell'art. 39 cod. proc. civ., ricorre quando due cause pendenti contemporaneamente innanzi a giudici diversi abbiano identità di soggetti e di titoli con una diversità solo quantitativa di petitum ovvero quando una di esse investa un rapporto giuridico che non sia meramente pregiudiziale rispetto a quello dell'altra, contenendolo in senso logico e giuridico e, nello stesso tempo, condizionandolo nell'essere e negli effetti, come nel caso di parziale coincidenza delle causae petendi, nel senso che l'una comprenda in sè l'altra, o di controversie aventi ad oggetto domande contrapposte che si collegano ad un medesimo rapporto negoziale. (nella specie, la S.C. ha ravvisato un rapporto di continenza fra una prima causa - instaurata con procedura monitoria - concernente il pagamento del corrispettivo di contratti di locazione e leasing di container ed una seconda causa concernente la declaratoria di simulazione o di nullità - o, in subordine, di risoluzione - di tali contratti, la questione della cui validità od efficacia già apparteneva alla prima come materia di eccezione, nonché concernente la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, oltre alla convalida del sequestro conservativo all'uopo ottenuto). (Conf 3936/86, mass n 446763).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)