Sez. L, Sentenza n. 1616 del 28/01/2004 (Rv. 569782 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE | Contratto a prestazioni corrispettive - Risoluzione convenzionale - Stipulazione di reciproche prestazioni a carico delle parti - Inadempimento di una di esse - Rimedi applicabili - Risoluzione del contratto risolutivo.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE
Anche nell'ipotesi di risoluzione convenzionale di un contratto sinallagmatico, le reciproche prestazioni delle parti, che conseguono alla risoluzione, restano fra loro collegate dal vincolo della corrispettività, specie quando le parti abbiano regolato le modalità di esecuzione della risoluzione; in conseguenza, qualora un contratto risolutorio abbia previsto tali modalità contemplando a carico delle parti reciproche prestazioni, legate da rapporto di corrispettività, non può non trovare applicazione, in caso di inadempimento, il rimedio della risoluzione del contratto con il conseguente ripristino della situazione preesistente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)