Sez. 1, Sentenza n. 2382 del 17/03/1999 (Rv. 524196 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Efficacia "ex nunc" - Conseguenze - Effetto liberatorio relativo al non corretto adempimento di prestazioni già eseguite - Esclusione - Fattispecie in tema di preliminare di vendita immobiliare.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE
Lo scioglimento del contratto conseguente al legittimo esercizio della relativa facoltà da parte di uno dei contraenti ha efficacia soltanto "ex nunc", e produce, pertanto, la caducazione delle obbligazioni scaturenti dal contratto ormai non più esistente con riguardo alla prosecuzione del rapporto, ma non anche ad eventuali aspetti di responsabilità derivanti dal non corretto adempimento di prestazioni in precedenza già eseguite, le quali, attesane la indiscutibile autonomia funzionale, sono idonee ad incidere, "ex se", su specifici interessi (di ciascuno dei contraenti) diversi da quello cui tende l'effetto finale del contratto. Ne consegue, con riguardo ad un preliminare di vendita immobiliare, che, ove l'obbligo di consegna dell'immobile, previsto per un'epoca precedente la stipula del contratto definitivo, sia stato adempiuto con ritardo, ma anteriormente all'esercizio della facoltà di sciogliersi dal contratto da parte del promissario acquirente (cui era, nella specie, subentrato il curatore fallimentare), tale inadempimento deve ritenersi di per sè idoneo a produrre un danno, con conseguente insorgenza del diritto all'eventuale risarcimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)