Sez. L, Sentenza n. 4050 del 27/02/2004 (Rv. 570657 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Assenza di colpa del datore di lavoro nel disporre il licenziamento - Incidenza sulla illegittimitĂ del licenziamento - Esclusione - Incidenza sulla eventuale domanda di risarcimento danni - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il difetto di colpa del datore di lavoro nel determinarsi al Licenziamento, derivante dalle giustificazioni erronee fornite dal lavoratore in relazione alla propria condotta in sede di procedimento disciplinare, non esclude l'illegittimità del licenziamento stesso qualora il comportamento del lavoratore risulti giustificato in base agli accertamenti effettuati nel giudizio di impugnazione del licenziamento, ma può incidere sulla diversa domanda, ove proposta, volta al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito in cui, sulla base della consulenza medica effettuata, si era ritenuto giustificato il rifiuto del lavoratore di sottoporsi alla visita medica richiesta dal datore di lavoro, e conseguentemente illegittimo il licenziamento, essendo stato accertato che il lavoratore soffriva di una nevrosi fobica avente ad oggetto gli aghi destinati ad uso medico, e che la visita medica avrebbe previsto necessariamente un prelievo di sangue).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)